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In vista della conferenza dei servizi indetta per discutere del progetto di un centro commerciale da realizzare all’entrata di Grottaglie, riceviamo e pubblichiamo le osservazioni – opposizioni redatte dall’Arch. Ciro Masella, socio della sezione provinciale INBAR (Istituto Nazionale di Bioarchitettura) di Brindisi e Commissario Nazionale Pianificazione Ambientale Strategica Inbar, indirizzate al Sindaco del Comune di Grottaglie e – per conoscenza – agli Enti-Istituzioni presenti nella Conferenza dei Servizi del prossimo 5 giugno.

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«I paesaggi della Puglia, prodotti nel tempo lungo della storia delle “genti vive” che li hanno abitati e che li abitano, costituiscono il principale bene patrimoniale (ambientale, territoriale, urbano, socio/culturale) e la principale testimonianza identitaria per realizzare un futuro socio/economico durevole e sostenibile della regione.

I paesaggi della Puglia sono le coste, la campagna ulivetata, le pseudosteppe dell’Alta Murgia, gli agrumeti garganici, i vigneti a spalla salentini, i paesaggi cerealicoli del tavoliere, ma anche le masserie, i tanti centri storici, un patrimonio di storie e cultura immersi in una natura addomesticata di valore inestimabile come quello di Grottaglie.
Ma i paesaggi della Puglia sono a rischio. Grottaglie è a rischio.
Il degrado e la progressiva compromissione del patrimonio paesaggistico grottagliese sono sotto gli occhi di tutti.
Ancora più aggressivi degli agenti ambientali (incendi, erosione delle coste, desertificazione) sono i comportamenti sociali, i processi di sviluppo economico e i nuovi stili di vita che incidono sempre più sul paesaggio e ne alterano la bellezza e la integrità. Per scongiurare la prospettiva del progressivo degrado, in attuazione dei principi sanciti dall’art.9 della Costituzione – spiega l’Arch. Ciro Masella, il D.Lgs 42, del 22 gennaio 2004, il cosiddetto “Codice Urbani”, disciplina i contenuti della pianificazione paesaggistica (art.143), attribuendo alla Regione (art.135) il compito di far sì “che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato”.
Il PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) stabilisce due principali obiettivi: uno sviluppo locale autosostenibile, fondato sul riconoscimento e la valorizzazione dell’identità dei luoghi, mediante lo sviluppo della società locale, pare che Grottaglie abbia dimenticato di farlo, l’altro della coscienza di luogo intesa come consapevolezza acquisita attraverso un percorso di trasformazione culturale degli abitanti e dei produttori, del valore patrimoniale dei beni comuni territoriali (materiali e relazionali), altra sconsiderata dimenticanza Grottagliese

Nella delibera di Consiglio Comunale di Grottaglie n.35 del 27.07.2005 (approvazione del regolamento commerciale della città di Grottaglie) di adeguamento alla L.R. n.11 del 01.08.2003 –art.15 a firma degli estensori Dott. Nicola Del Vecchio e del Dott. Gianni Menga viene suddiviso il territorio Comunale in differenti aree commerciali; nello specifico, l’area commerciale nella quale ricade l’intervento proposto, oggetto della Conferenza dei Servizi odierna, è classificata commercialmente come (zona 4), cioè ricadono in tale zona 4 “tutte le altre parti del territorio”, (quindi compresa quella oggetto dell’intervento con destinazione vigente E(s), della quale oggi si chiede la variante al Prg vigente (2003). Vedi pag.3, 72, 74, 88 allegate del REGOLAMENTO COMMERCIALE APPROVATO DEL COMUNE DI GROTTAGLIE NEL 2005

Si chiede da parte della società in oggetto di approvare un progetto di una struttura commerciale alimentare del tipo M(3), cioè una “media struttura attrattiva”, con una superficie variabile da 1.501 mq a 2.500 mq.
Continua ancora il regolamento Commerciale nello specificare chiaramente che sono autorizzabili nella zona 4 tutte le attività appartenenti al settore non alimentare cioè altri beni a basso impatto urbanistico che sono le seguenti:
-Commercio di autoveicoli
-Attività per la vendita di articoli igienico-sanitari
-Materiale per l’edilizia
-Termoidraulici
-Per agricoltura e giardinaggio
-Natanti e accessori
Vedi pag.3, 72, 74, 88 allegate del REGOLAMENTO COMMERCIALE APPROVATO DEL COMUNE DI GROTTAGLIE NEL 2005

Per tale ragione – afferma l’Arch. Ciro Masella – nella zona 4 (zona commerciale) di Grottaglie non è possibile autorizzare una struttura del tipo M(3) in quanto è una struttura commerciale alimentare con problematiche tipiche delle strutture del genere che coinvolgono l’ambiente ed i cittadini in maniera impattante.
In questo modo il traffico congestionerebbe l’ambiente a fronte di una esasperata e paradossale giustificazione tout-court di natura progettuale, fatta mandare giù a pillole a mezzo stampa. Queste modalità di approcci alla cosa pubblica sono state concesse da chi governa la città. Ci sembra che è ora di finirla!
Poiché siamo in un ambito progettuale che investe una Conferenza dei Servizi e in questa se ne chiede anche una variante, pensiamo che bisogna essere più accorti nella valutazione pubblica.
Infatti, facendo un percorso indietro, esaminando agli atti amministrativi della Città, in particolare in riferimento al documento dello Sportello Unico attività produttive del Comune di Grottaglie, nell’emanazione del parere di ammissibilità alla procedura prevista dall’art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, i responsabili del S.U.A.P già dal 2011, attestano “l’appartenenza della zona tipizzata E(s) alla zona 4 (classificazione commerciale)” con il risultato implicito che tale autorizzazione commerciale della Itria Supermercati (allora) oggi, (incorporata nella società Maximarket SRL), non poteva già da allora e men che mai adesso, secondo il regolamento commerciale essere approvato;
si badi bene che l’esame dettagliato del Regolamento Commerciale del 2005 è stato redatto in maniera egregia, con una analisi urbanistica e pianificatoria ineccepibile e per dimostrare la sensibilità dei redattori si esplicita da parte degli stessi una importante condizione impattante di queste strutture commerciali, facendo rilevare che l’iter dell’approvazione del Piano di Recupero di Cervellati, al momento della loro analisi, non era ancora giunto ad adozione e se fosse stato terminato il suo iter, come di fatti è stato, si sarebbe dovuto tenere presente:
-delle raccomandazioni di tutela per questa parte in oggetto della città;
-delle condizioni normative e prescrittive che imponevano in questa zona, non una edificazione, semmai la tutela dei giardini della città e di una sua visione paesaggistica, punto privilegiato per chi venendo da Taranto osserva il nostro cento storico, con la semmai predisposizione a funzionalità in questa zona, non impattanti di cui alla descrizione del punto A).
Ma cosa si fa invece?…… si chiede alla Regione di eliminare i vincoli di strada paesaggistica proprio della strada di via XXIV Maggio e del suo prolungamento via Martiri D’Ungheria.
Come spiegato successivamente con questa azione “nefanda” si vogliono quindi consapevolmente eliminare il vincolo di strada paesaggistica. Perché così facendo non bisogna tutelare nessuno cono ottico territoriale, né nella situazione che l’osservatore guardi il centro dalla area in oggetto né del contrario.
Quindi se così è “posso costruire centri commerciali” e nessuno me lo deve vietare, perché il Comune ne ha chiesto l’abrogazione del vincolo.
Ma il Signore è grande, o meglio la Regione assistita dal Signore è grande e quindi con un guizzo di autorevolezza e sapienza impone al Comune di Grottaglie di spiegare meglio del perché elimina il vincolo paesaggistico su questi cosiddetti “ulteriori contesti” secondo il PPTR approvato.
Vedi LE CONTRODEDUZIONI REGIONALI ALLE OSSERVAZIONI POSTE DAL COMUNE DI GROTTAGLIE .
In contrappunto a ciò nello stesso tempo appaiono incongruenti le conclusioni del SUAP che stabiliscono che “tale istanza presentata da parte di ****** è in linea con le previsioni del piano commerciale che prevede la possibilità di autorizzare l’apertura, nell’ambito del territorio comunale, ad esclusione delle zone 1(A) ed 1(B) e della zona 2, di una struttura di tipo alimentare M(3) nella zona 3 o, in alternativa, nella zona commerciale 4”.
L’attuale destinazione urbanistica dell’area secondo il piano vigente del 2003 è zona E(s) per la quale valgono tutte le norme della zona E.
Una indicazione di piano è quella di operare scelte di altra natura, infatti si prescrive di realizzare serre con strutture mobili e vivai con locali di deposito di attrezzature nei limiti normativi approvati.
Queste scelte strategiche ambientali sono state tenuto in conto da parte della amministrazione comunale di Grottaglie anche e soprattutto alla luce dell’approvazione del Piano di Recupero della città storica (piano Cervellati) con il quale si è sancito lo stretto legame urbano-ambientale tra queste zone E(s) e il nucleo antico della città.
In aggiunta, la Regione Puglia aveva modificato la destinazione urbanistica dell’area da “commerciale” alla attuale E(s) zona agricola speciale, raccogliendo faticosamente e doverosamente quel senso di programmazione serio e lungimirante atto a difendere e sviluppare un sistema urbano a dimensione umana, non congestionante e speculativo come si vuole invece raggiungere con la richiesta di variante al Prg vigente.

Per le questioni attinenti il PPTR (piano paesaggistico) – evidenzia l’Arch. Ciro Masella – sono rilevabili alcune controdeduzioni che la Regione Puglia fa alle osservazioni prodotte da questa Amministrazione in sede di procedura di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (oggi finalmente approvato nel febbraio 2015) e delle quali si deve oggi, tenere presente.

Qui si riporta integralmente la controdeduzione della Regione Puglia a quelle osservazioni prodotte dall’Amministrazione Comunale di Grottaglie, inerenti al sing…..sing…….faticoso lavoro che il Comune di Grottaglie ha compiuto e sta ancora compiendo nell’”epurare” tutti i vincoli che ostacolano il progetto circa il centro commerciale da erigersi in oggetto.

Rif. www.paesaggio.regione.puglia.it
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRODOTTE DAL COMUNE DI GROTTAGLIE, ALLA REGIONE PUGLIA, IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL PPTR (Piano Paesaggistico)
RIF. ID 2453 Comune di Grottaglie
Proposta Comune di Grottaglie N.PROT. 6754 – del 6 maggio 2014

((((( “PROPOSTA COMUNE DI GROTTAGLIE
proposta di misure incentivanti per l’architettura contemporanea mediterranea e per la riqualificazione dei manufatti storici, richiesta di eliminazione di alcuni tratti di strade paesaggistiche e panoramiche, richiesta di aggiornamento del PPTR agli stati conoscitivi prodotti dal Comune, erronea individuazione di prati e pascoli naturali, proposta di modifica art. 91

RISPOSTA REGIONE PUGLIA
Varie:
– Agli atti manca il documento elaborato dalla Seconda Commissione comunale oggetto della delibera e contenente le osservazioni elaborate. L’osservazione, quindi, è da considerarsi inconferente in quanto non apporta elementi utili alla valutazione dell’interesse sotteso alla osservazione. Inconferente.
La proposta di modifica del tracciato di strade a valenza paesaggistica e panoramica non si ritiene adeguatamente motivata.

La stessa potrà essere riformulata in fase di adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR, e a seguito di maggiori e puntuali approfondimenti da parte dell’Ente comunale.

Giova ricordare che le strade paesaggistiche identificate dal PPTR, che confluiscono verso il centro abitato, si sovrappongono e coincidono con gli storici viali di accesso alla città. Il piano individua e riconosce tali elementi al fine di attivare politiche di valorizzazione, da parte degli Enti comunali, orientate a salvaguardare, riqualificare tali elementi con le corrispettive visuali verso le porte urbane, laddove ancora esistenti e a ripristinare dove possibile, le condizioni originarie di continuità visiva verso il fronte urbano, riqualificando i margini lungo gli assi storici attraverso la regolamentazione unitaria dei manufatti che definiscono i fronti stradali, l’arredo urbano, etc..

L’identificazione di tali elementi può essere colta come un’ ulteriore opportunità tesa ad orientare il sistema dei percorsi di fruizione turistica. D’altronde l’art. 88 comma 5 delle NTA del PPTR per tali ulteriori contesti prevede esclusivamente la tutela dei punti di vista belvedere e dei tratti stradali dai quali si colgono visuali panoramiche, laddove effettivamente esistenti. Pertanto l’osservazione non è accolta.”)))))

Proposta del Comune di Grottaglie _ ESITO: PARZIALMENTE ACCOLTA

Prima dell’approvazione definitiva del nuovo PPTR avvenuta con DGR n.176 del 16.02.2015, nella fase della sua Adozione, era evidente come l’area a ridosso della via Oberdan fosse completamente investita dalla fascia di rispetto del vincolo, del regio Tratturello Tarantino, ciò significava che l’edificazione qualora fosse stata “legittima” sarebbe dovuta avvenire a non meno di 100mt, il che equivaleva a dire che occorreva rifare quel progetto della struttura commerciale ottemperando al vincolo.
Ma sappiamo a questo punto che difficoltà ci sarebbero state: il vincolo che impedisce, la variante al Prg e l’impossibilità a costruire centri commerciali M3 in area (4) secondo il Regolamento Commerciale approvato dal Comune di Grottaglie in delibera n.35 del 2005.
No, troppe difficoltà allora bisogna darsi da fare per andare in “sfregio” alle norme e alla città; abbattiamo il vincolo tratturello tarantino per primo e poi siccome non siamo contenti facciamo una proposta alla Regione Puglia di eliminare le strade paesaggistiche (cosiddetti altri contesti), proprio via Oberdan, via prospiciente l’area oggetto del progetto commerciale.
Ma è evidente che se bisogna giocare questa carta bisogna perseverare fino in fondo e quindi ecco che si chiede l’eliminazione di strada paesaggistica proprio della via XXIV Maggio. Invece ironia della sorte la strada panoramica di via Partigiani Caduti (entrata storica di Grottaglie) rimane, non si può fare nulla, non ci riescono ad eliminarla.
Infatti nella osservazione predetta è proprio la Regione che suggerisce al Comune di Grottaglie che sia rilevante ed importante per una città la conservazione delle strade che hanno segnato la nostra memoria collettiva e quindi da conservare adeguatamente e non da sfregiare, ottemperando al vincolo di strada paesaggistica. Ma al Comune la parola paesaggio non assume significato, di questa se ne fa uso e consumo. Basti pensare che l’assessorato regionale su questa parola “paesaggio” ci ha lavorato 8 anni, redigendo un piano paesaggistico, il primo in Italia così talmente innovativo circa le questioni del riconoscimento identitario del Paesaggio.

Quale migliore momento sarebbe stato più propizio per agevolare la costruzione del supermercato da parte dell’amministrazione – afferma ancora l’Arch. Ciro Masella, se non quello di proporre una osservazione alla Regione Puglia, come allegata sopra letteralmente, dove si dice che si vuole eliminare le strade panoramiche.
Pensate un ufficio preposto alla pianificazione il cui pensiero dominante è quello di eliminare la strada paesaggistica, una componente paesaggistica-ambientale, anziché fare il possibile culturalmente e doverosamente per conservare il bene; è come se ci dessimo da solo la zappa sui piedi. Non si spiega la ragione se non per fatti che devono essere accertati.
L’Art. 88 comma 5 (NTA) del nuovo PPTR approvato 2015 stabilisce che (per tali ulteriori contesti), strade paesaggistiche e strade panoramiche, si prevedono la tutela dei punti di vista belvedere e dei tratti stradali dai quali si colgano visuali panoramiche

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