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Un lettore ci scrive: “Recentemente ho ceduto in locazione un locale commerciale, che si trova al piano terra di un condominio che si sviluppa su tre piani. La persona cui ho affittato il locale ha necessità di installare un televisore, ma l’inquilino del secondo piano si oppone al passaggio del filo dell’antenna. Ho qualche diritto? come mi devo comportare?

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Quella segnalataci dal lettore è una delle più frequenti questioni che si presentano nei condomini. Si parla, infatti, di “diritto d’antenna”, intendendo l’interesse ad installare proprie antenne per le telecomunicazioni sui beni condominiali comuni ma anche nella proprietà esclusiva altrui.

Il diritto di collocare sull’altrui proprietà esclusiva antenne televisive è riconosciuto dagli artt. 1 e 3 l. 6 maggio 1940 n. 554 e 231 del Dpr 29 marzo 1973 n. 156 ed è attualmente regolato dagli artt. 91 e 209 D. Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Ai sensi del “Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni” (art. 232 Dpr 29 marzo 1973 n. 156), ciascun condomino o inquilino può utilizzare anche parti comuni dello stabile per appoggiare antenne, sostegni nonché per far passare condutture e fili al fine di realizzare impianti per la ricezione televisiva.

Inoltre, il comma 4 dell’art. 232 del Dpr n. 156/1973 dispone che «il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti radiotelevisivi». In giurisprudenza – anche se si tratta di un orientamento minoritario – si collega il “diritto d’antenna” con i diritti di manifestazione del pensiero e di essere informati, sanciti dall’art. 21 della Costituzione.

Ciò dimostra l’attenzione della giurisprudenza nei confronti di tutte quelle fattispecie – tipicamente condominiali – che contemplano il passaggio di cavi da un immobile all’altro per consentire una adeguata ed effettiva ricezione radiotelevisiva.

Pertanto, si consiglia al lettore di rivolgersi ad un avvocato che, innanzitutto attraverso una semplice lettera, cercherà di rendere effettivo il “diritto d’antenna”.

 

 

 

Ricordiamo ai lettori che il contenuto di questi articoli ha una valenza generica e generale, e non può sostituire il parere di un legale relativamente a specifiche situazioni o casi individuali (N.d.R.)

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