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«Oltre al danno la beffa direbbe qualcuno! Gli onerosissimi avvisi di pagamento bonari relativi al saldo della TARI (Tassa sui rifiuti) recapitati in questi giorni alla cittadinanza Grottagliese contengono delle palesi illeggitimità di calcolo nella determinazione ed identificazione dei coefficienti moltiplicativi sulle superfici imponibili relativi alle pertinenze annesse alle unità immobiliare che si traducono in un ulteriore salatissimo aggravio di costo della tassa, ovviamente interamente a carico dell’inerme cittadino grottagliese!» Ad affermarlo è Vincenzo Del Monaco, consigliere comunale per “Rinascita Civica – Città Attiva “ che in una nota dichiara: «L’errore deriva esplicitamente dall’ applicativo dall’art. 13 comma 2 del regolamento comunale per l’applicazione della Tari che prevede l’applicazione alle pertinenze dell’abitazione, della tariffa delle utenze non domestiche relativi ai magazzini senza rivendita

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Tale dispositivo – afferma ancora Del Monaco – è palesemente illegittimo poiché il DPR del 27 aprile 1999, n. 158 Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. (GU n.129 del 4-6-1999 – Suppl. Ordinario n. 107 ), normativa di riferimento per la elaborazione delle tariffe sul servizio di raccolta rifiuti, all’art. 4 distingue gli utenti in domestici (le abitazioni e le relative pertinenze) e non domestici (le ditte) ed i criteri di calcolo appropriati da utilizzare per le pertinenze sono quelli delle utenze domestiche e non quelli, come illegittimamente fa l’ Ufficio Tributi del Comune di Grottaglie delle utenze non domestiche!

Radicalmente diverse – prosegue Del Monaco – sono infatti le modalità di calcolo relativa a ciascuna delle sopraddette categorie. Per le utenze domestiche e loro annessi si considerano i componenti che occupano l’abitazione ad esempio così come radicalmente diversi sono i coefficienti di produzione quali-quantativa dei rifiuti determinate dalle tabelle allegate al DPR citato!

L’illegittima previsione regolamentare e relativa applicazione contenuta sugli avvisi di pagamento recapitati in questi giorni ai grottagliese comporta quindi un esborso maggiore ed illeggittimo. Non bastano gli inusitati aumenti della Tassa nell’ordine del + 35%/40% vs l’anno precedente e l’applicazione della nuova Tassa sui servizi indivisibili (TASI) da pagare entro il 16 Novembre!
L’applicazione conforme alla norma infatti prevederebbe infatti l’applicazione di una tariffa variabile, collegata al numero dei componenti la famiglia, e di una tariffa fissa al mq, anche questa variabile in funzione dei componenti, da moltiplicare per tutta la superficie imponibile, che è data dalla sommatoria delle superfici dell’abitazione e delle pertinenze.

L’illegittima applicazione del Comune invece addebita, per le pertinenze anche una quota variabile non dovuta.

In poche parole – continua Del Monaco – si aggiunge un addendo di calcolo che non è dovuto ed e’ palesemente illeggittimo!
Così, ad esempio, nel caso di pertinenza di 50 mq di un’abitazione con un solo occupante si chiedono euro 1,35 al mq (pari a 67,50 euro) anziché 0,71 al mq (pari 35,5 euro).

Per riportarsi nell’ alveo della regolarità e legittimità il Comune di Grottaglie e la sua giunta debbono annullare in autotutela la propria disposizione regolamentare (e trattandosi di autotutela questa può essere esercitata anche dopo la scadenza dei termini per l’approvazione del regolamento, fissata per il 2014 al 30 settembre) e riapprovare le tariffe opportunamente corrette.

Qualora il Comune di Grottaglie non intervenisse in autotutela – evidenzia Del Monaco, si corre il concreto rischio che debba sostenere numerosi ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Taranto, con l’ulteriore aggravante della possibile condanna alle spese, vista la palese illegittimità del regolamento Comunale.

E tutto ciò determinerebbe un’ulteriore danno alla tartassatissima comunità Grottagliese.

Nel frattempo tutti i cittadini Grottagliesi possono recarsi presso i competenti uffici comunali per chiedere e pretendere la revisione dei relativi avvisi di pagamento.

Si comunica inoltre – conclude Vincenzo Del Monaco, consigliere comunale per “Rinascita Civica – Città Attiva “ – che il sottoscritto ha ritenuto opportuno inviare la presente comunicazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia, al quale compete il potere di impugnativa dei regolamenti comunali, ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997.»

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