
Con la sentenza n. 3468 del 2007, il Tar di Lecce ha annullato un bando di gara i cui prezzi posti a base d’asta non erano aggiornati ai vigenti prezzari regionali. È stato quindi accolto il ricorso presentato da una impresa edile contro la Provincia di Taranto per l’annullamento di una gara d’appalto per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in una zona industriale nel Comune di Grottaglie.
I ricorrenti contestavano la congruità dei prezzi posti a base della gara, perché ricavati da prezzari non aggiornati.
Il Comune di Grottaglie – si legge nella sentenza – ha tentato “di accreditare la tesi per cui l’onere per le amministrazioni aggiudicatrici di aggiornamento periodico dei c.d. prezziari dei LL.PP. […] ha natura meramente sollecitatoria, il che, a livello regionale, sarebbe sancito dall’art. 13 della Lr 13/2001, per come interpretato dalla Regione Puglia”. L’onere di aggiornamento è attualmente imposto, a livello nazionale, dall’art. 133, comma 8, del DLgs 163/2006.
Il Tribunale ritiene di non poter condividere tali argomenti, per due motivi. In primo luogo, anche se non si volesse ritenere applicabile alla gara l’art. 133, comma 8, del D.Lgs 163/2006 (in quanto l’aggiornamento avrebbe dovuto operare dal 1° luglio 2007, mentre il bando oggetto di censura fa riferimento ad un progetto approvato prima di tale data, ossia in data 10.4.2007), la legislazione regionale di riferimento non può essere interpretata nel senso indicato dal Comune.
Infatti, l’art. 13 della L.R. 13/2001 dispone che “1. Al fine di garantire un'uniforme, omogenea e congrua determinazione dei prezzi di tutti gli enti attuatori degli interventi, la Giunta regionale approva annualmente l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche.
2. Tale elenco, che riguarda beni e lavori afferenti ai settori delle opere pubbliche nelle loro varie fasi e le relative attrezzature impiantistiche, deve essere utilizzato per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi prezzi negli appalti di opere pubbliche. L'adozione di prezzi superiori deve essere adeguatamente motivata”.
Ne consegue che l’aggiornamento annuale dell’elenco prezzi dei LL.PP. a livello regionale è obbligatorio; allo stesso modo le stazioni appaltanti sono obbligate (comma 2) a prendere come base dei computi metrici estimativi i prezzi aggiornati annualmente dalla Giunta Regionale.
Nel caso in esame risulta che i prezzi dei LL.PP. validi alla data di espletamento della gara, erano stati fissati con la deliberazione di G.R. n. 108 del 6 febbraio 2006, e sono mediamente superiori del 30-35% a quelli posti a base della gara in oggetto (i quali risalgono invece al 2002).
A nulla è valso l’argomento proposto dal Comune, secondo il quale la fissazione di prezzi inferiori a quelli correnti è stata motivata dall’esigenza di evitare ribassi eccessivi. “Si tratta – spiega il Tar – di una tesi abbastanza singolare, che non trova alcun valido appiglio normativo e che tra l’altro pretende di dare valore legale ad una prassi inutile; infatti, la vigente normativa contempla già una serie di rimedi tesi ad evitare che i pubblici appalti vengano aggiudicati a prezzi troppo bassi”.
“Peraltro, il descritto sistema può funzionare solo se i prezzi a base d’asta sono congrui in partenza, altrimenti è la stessa amministrazione a costringere in qualche modo l’aggiudicatario ad offrire un prezzo eccessivamente basso”.
Inoltre – concludono i giudici – la stazione appaltante deve motivare fissazione di prezzi diversi da quelli vigenti, sia nel caso in cui siano superiori a quelli del prezziario in vigore (soprattutto a tutela del funzionario responsabile, il quale potrebbe essere chiamato a rispondere di danno erariale), sia nel caso in cui vengano fissati prezzi inferiori (in questo caso l’onere motivazionale è a tutela delle imprese).
Fonte: EdilPortale
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