
Ecco quanto comunica il Comune di Castellaneta in merito all’istituzione di una spiaggia per Naturisti: “Individuazione e regolamentazione “Spiaggia Naturista” nell’area di Termitosa a Castellaneta Marina.
Con Ordinanza Sindacale n. 38/2026 il Comune di Castellaneta ha individuato e regolamentato, anche per la stagione balneare 2026, un tratto di arenile destinato alla pratica del naturismo presso la “Spiaggia Termitosa” a Castellaneta Marina. L’area, situata nel versante orientale del territorio comunale e accessibile via mare o attraverso il sentiero dedicato, si estende per circa 150 metri di fronte mare ed è destinata alla fruizione turistico-ricreativa di tipo naturista.
Il provvedimento nasce con l’obiettivo di regolamentare una pratica già storicamente presente sul territorio, favorendo una forma di turismo sostenibile, rispettosa dell’ambiente e compatibile con la fruizione ordinaria del litorale. L’ordinanza stabilisce specifiche regole di comportamento finalizzate alla tutela del decoro, della privacy, dell’ambiente e della sicurezza dei fruitori. Sono vietati comportamenti offensivi, atti a sfondo sessuale, attività di voyeurismo, abbandono di rifiuti, campeggio, accensione di fuochi e pratiche naturiste al di fuori dell’area individuata.
I frequentatori sono tenuti al rispetto dell’ambiente, della quiete e delle altre persone presenti sull’arenile.
Consulta l’ordinanza completa e le disposizioni (clicca qui) previste per la fruizione dell’area naturista.”
Cosa dice l’ordinanza in merito alla fruizione della Spiaggia per Naturisti
Ecco un estratto del regolamento:
In via generale, gli ospiti delle aree destinate alla pratica del turismo naturista assicurano un comportamento sociale mirato al rispetto reciproco della persona, al buon costume e alla privacy.
È VIETATO, in particolare:
a. importunare e/o disturbare chi si dedica alla buona pratica del naturismo in tranquillità;
b. compiere atti sessuali;
c. ogni forma di esibizionismo a sfondo sessuale;
d. ogni forma di voyeurismo;
e. fotografare e video riprendere soggetti senza il loro consenso espresso;
f. sorvolare la zona con droni per videoripresa o fotografia, salvo casi autorizzati;
g. sporcare e/o danneggiare l’arenile e le rocce;
h. danneggiare la flora e la fauna della spiaggia e del mare;
i. lasciare sull’arenile oggetti incustoditi e rifiuti di qualsiasi genere, i quali dovranno necessariamente essere trasportati e conferiti in maniera differenziata nel circuito domestico;
j. sostare con barche e/o natanti sull’arenile;
k. il campeggio e l’accensione di fuochi;
l. praticare turismo naturista al di fuori del tratto di arenile come sopra individuato.
È OBBLIGATORIO:
rispettare sempre e comunque il luogo (attraverso la raccolta di ogni tipologia di rifiuto prodotto che dovrà essere conferito come per legge e nel rispetto dell’Ordinanza balneare 2026 della Regione Puglia, oltreché delle Ordinanze e dei Regolamenti comunali di riferimento);
AVVERTE
Ai trasgressori del presente provvedimento, sempre che il fatto non costituisca reato e salva l’applicazione di eventuali ulteriori sanzioni stabilite da altre norme vigenti, sarà comminata la sanzione amministrativa stabilita dalle vigenti Ordinanze balneare della Regione Puglia e della Capitaneria di Porto di Taranto in materia di fruizione del demanio marittimo.
