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Una importante pagina che resterà nella storia della città di Grottaglie si è scritta, ma sopratutto certificata e suggellata giovedì 27 luglio scorso nella sala del Consiglio Comunale nel Municipio di Grottaglie.

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Michele Santoro, consigliere comunale e personaggio politico e sociale molto conosciuto sul territorio, è stato chiamato a suggellare il legame tra due donne che hanno scelto di unirsi civilmente.

Una cerimonia sobria ed elegante nel Palazzo Comunale, con tanto di scambio di fedi e sottoscrizione di impegni morali e legali, ha legato civilmente Monica Cito ed Elisabetta Blasi.

Michele Santoro è molto amico delle due donne che pubblicamente, a cerimonia conclusa, lo hanno ringraziato per l’impegno e per il sostegno ricevuto in questo percorso.

Dallo scorso anno le Unioni Civili tra persone dello stesso sesso sono state regolamentate con la legge del 20 maggio 2016 n.76 . Introducendo quindi nell’ordinamento dello Stato Italiano l’istituto dell’Unione Civile tra persone dello stesso sesso.

L’augurio è giunto anche dal Presidente della Regione Michele Emiliano

Chi può costituire un’Unione Civile

Due persone dello stesso sesso maggiorenni sia italiane che stranieri che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:

  • non essere sposati o parti di altra Unione Civile
  • non essere interdetti per infermità di mente (art.85 c.c.)
  • non devono sussistere tra le parte rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione
  • (art.87 c.c.)
  • nessuna della parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o
  • tentato sul coniuge o sulla parte dell’Unione civile dell’altra ( art.88 c.c.)

Come si chiede la costituzione dell’Unione Civile

Inviare una e-mail all’indirizzo statocivile@comune.grottaglie.ta.it oppure statocivile.comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it.completa dei dati anagrafici dei richiedenti e di un recapito telefonico, per concordare un appuntamento per la consegna del modulo e la redazione della richiesta di unione civile

Dopo aver fissato giorno e orario è necessario, entro 3 giorni feriali successivi, consegnare a mano in busta chiusa l’apposito modulo compilato e firmato da entrambe le parti presso l’Ufficio Stato Civile. Oltre al modulo, nella busta devono essere inserite le copie dei documenti d’identità delle parti, dei testimoni e dell’interprete qualora previsto.

La busta può essere consegnata anche la persona diversa dagli interessati senza necessità di delega. L’Ufficio stato Civile, dopo aver ricevuto il modulo in busta chiusa, procede alla verifica dei requisiti e comunica alla parti al conferma o il rigetto dell’appuntamento tramite e-mail.

Importante

Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata dalla Prefettura, se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all’unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso occorre comunque presentare una dichiarazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende istituire l’unione civile in Italia.

Scegliere il regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile.

Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione.
Gli stranieri possono scegliere l’applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni (art.30 legge 218/2005).

Scegliere un cognome comune (art.1 comma 10 legge 76/2016)

La legge consente alle parti di indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune dell’unione civile, che potrà essere aggiunto al cognome dell’altra parte . In conseguenza di ciò verrà altresì modificato il suo codice fiscale.

Scioglimento dell’unione

L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.

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