
Vista la diffusa la consuetudine di festeggiare la notte tra San Silvestro e Capodanno con il lancio di petardi, botti e fuochi d’artificio e pirotecnici di vario genere;
– ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni alle persone, anche di grave entità, a causa dell’utilizzo di simili prodotti;
– esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono atti a provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia e sia a chi ne venga fortuitamente colpito;
– in conseguenza di tali pratiche si possono, altresì, verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all’ambiente naturale, dovuti all’aumento di polveri sottili nell’aria oltre che per l’inquinamento acustico;
– tale condotta può rappresentare, per l’incompetenza all’uso e per l’assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l’incolumità pubblica, in special modo dei minori;
Dato atto che:
– l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo scoppio di petardi, l’esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l’uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, ed a cui hanno fatto seguito proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;
– tra le categorie a maggiore rischio in relazione all’incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
– se da un lato occorre una azione preventiva in ordine all’impiego di questi dispositivi pirotecnici da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali, per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, espressioni di cultura e arte universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari, per i quali è comunque necessaria preventiva autorizzazione;
Considerato che l’Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone, intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi;
Rilevato, pertanto, che sia urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l’uso di petardi, botti, e fuochi d’artifici pirotecnici di qualsiasi tipologia;
Visti:
– l’art. 50 comma 5 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;
– L’art. 57 del T.U.L.P.S.;
– La Legge 689/1981;
– la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all’articolo 3;
– il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
Per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, con effetto immediato:
ORDINA
● su tutto il territorio comunale, il divieto di accensione e lancio di fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, anche se libera vendita dalle ore 24:00 del 30.12.2020 sino alle ore 24:00 del 06.01.2021;
● il divieto di vendita di petardi, botti e fuochi d’artificio in forma ambulante dal 30.12.2020 al 06.01.2021 .
INFORMA
Che, salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, n. 267, così come integrato dal D. L. 31 marzo 2003, n. 50 convertito con Legge 20 maggio 2003, n.116, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. All’accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L.689 del 24.11.1981.
DISPONE
che alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità ed inserita sul sito internet del Comune di Grottaglie.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso: – avanti al Prefetto di Taranto, entro 30 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971, n.1199; – avanti al T.A.R. Regionale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio, ai sensi della L. 6/12/1971, n.1034. Gli Organi di Polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza
RAMMENTA
i divieti di assembramento, l’obbligo di distanziamento sociale, l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi chiusi diversi da abitazioni private ed in tutti i luoghi all’aperto, i ossequio alle disposizioni dei vigenti DPCM.