cimitero Grottaglie
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Il Sindaco, Visto il D.P.C.M. del 01 – 04 – 08 – 09 – 11 – 22 marzo 2020, del 01 – 10 e 26 aprile 2020; Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 214 del 28/04/2020; Vista la Circolare del Ministero della Sanità del 08/04/2020, recante indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 e riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione; Viste le precedenti Ordinanze nn. 53 del 14/04/2020, n.57 del 30/04/2020, n. 68 del 15/05/2020 e n. 79 del 28/05/2020;

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CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia; RITENUTO indispensabile, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Grottaglie e allo specifico stato di evoluzione del contagio, di dover adottare misure straordinarie coerenti con l’impostazione e gli obiettivi dei Dpcm citati, nel rispetto del limite posto dall’articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini; ACQUISITO il parere favorevole della ASL competente per territorio;

VISTI: l’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all’istituzione del Servizio sanitario nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica; l’art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

DISPONE a far data dal 01/07/2020, la cessazione di validità della Ordinanza Sindacale n. 79 del 28/05/2020 nella parte che prevede l’ingresso scaglionato nel cimitero comunale con un numero massimo di 50 cittadini per volta, con apertura di tutti gli ingressi di detto immobile comunale per consentire il normale deflusso dei visitatori; a far data dal 01/07/2020 la cessazione di validità della Ordinanza Sindacale n. 79 del 28/05/2020 nella parte che prevede il divieto di vestizione della salma, con la puntualizzazione che tale possibilità, giusta nota della S.S.D. Medicina Legale – Rischio Clinico della ASL Taranto del 22/06/2020 è consentita solo per le salme per le quali “ è possibile escludere la contaminazione in vita da COVID – 19 “ sulla base di quanto risulterà da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dai congiunti, fermo restando che per le salme per le quali “ non si possa escludere la contrazione in vita di COVID – 19 “ si attua la procedura prevista dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0015280 del 02/05/2020;

ORDINA:

– che a far data dal 01/07/2020 e sino a nuova disposizione alle operazioni di tumulazione e/o inumazione potranno assistere fino ad un massimo di otto congiunti – avuto riguardo alla tipologia dei luoghi – dotati di dispositivi di protezione individuale e nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, con divieto di assembramento di persone all’interno e nelle adiacenze della sala mortuaria e nelle vicinanze del luogo interessato dalle operazioni di tumulazione;

– che, in ottemperanza al DPCM dell’11/06/2020, le Bande Musicali potranno eseguire i brani musicali solo davanti alle Chiese e davanti all’ingresso del Cimitero, nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

  • i musicisti dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
    per coloro che suonano gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri;
  • per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di un contenitore per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante;
  • per il Direttore, la distanza minima con la prima fila dovrà essere di almeno 2 metri;
    lo svolgimento della esecuzione è consentito solo in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;

RACCOMANDA Alle Ditte di Onoranze Funebri, alle Associazioni ed a tutti gli operatori del Settore di adottare tutte le misure idonee a garantire il contenimento della possibile diffusione di contagio del covid- 19 (coronavirus); Ai cittadini tutti, di osservare le indicazioni del Ministero della Salute (reperibili anche sul sito internet del Comune di Grottaglie) in merito a quanto in oggetto;

AVVERTE che l’inottemperanza della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 3.000 euro ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19, oltre la responsabilità penale ex art. 650 c.p. o altra fattispecie che dovesse ravvisarsi da parte dell’Autorità giudiziaria a cui saranno denunciati i responsabili delle violazioni.

DISPONE che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Grottaglie e trasmessa per opportuna conoscenza a:

Prefettura di Taranto Settore Protezione Civile e Difesa Civile;
Sig. Questore della provincia di Taranto;
Comando provinciale dei Carabinieri;
Comando provinciale della Guardia di Finanza
Presidente della Giunta Regionale;
Dirigente Servizio Regionale Protezione Civile;
Notaro Group Servizi srl.

DEMANDA al Commissariato di P.S. di Grottaglie, alla Stazione Carabinieri di Grottaglie e al Comando di Polizia Locale la vigilanza sulla esecuzione del presente provvedimento e gli atti conseguenziali. Avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio. Dispone la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Grottaglie.

Dalla Residenza Municipale, 30/06 /2020 Il Sindaco Avv. Ciro D’Alò

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