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Il Sindaco di Grottaglie ha appena emanato una nuova ordinanza, la 71 del 18 maggio 2020, inerente la riapertura delle attività economiche e produttive.

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Nuova ordinanza

Il Sindaco ordina

  1. a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere efficacia tutte le misure limitative di cui alla propria Ordinanza n. 70 del 15 maggio 2020 ivi inclusa la sospensione dell’Ordinanza del Responsabile del Settore Polizia Locale n. 204 del 23/09/2019  di istituzione della zona Z.T.L.  che, pertanto, diventa pienamente efficace con effetto immediato;
  2. a decorrere dal 18 maggio 2020 è consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive incluse nell’Ordinanza  del Presidente della Giunta Regionale n. 237 del 17/05/2020 con l’osservanza delle seguenti prescrizioni riservate alle attività di seguito indicate:
  • Pubblici Esercizi (Bar, Pasticcerie, Gelaterie, Ristoranti, Pizzerie, Paninoteche, Rosticcerie, Pub, Vinerie e similari)

– apertura  tutti i giorni della settimana  dalle ore 03,00 alle ore 00,30 dal 01 maggio al 30 settembre;

– apertura  tutti i giorni della settimana  dalle ore 03,00 alle ore 24,00 dal 01 ottobre al 30 aprile;

  • Commercio al dettaglio su aree pubbliche

il divieto di svolgimento del mercato settimanale  di zona “Savarra” sino alla regolamentazione della gestione dello stesso che sarà definita previo accordo con i rappresentanti sindacali di categoria e con i titolari dei posteggi;

– il divieto,  sino alla cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,  di svolgimento del commercio ambulante in forma itinerante agli  esercenti non residenti nel comune di Grottaglie, ciò al fine di garantire un più efficace controllo  da parte della Polizia Locale sul rispetto del distanziamento sociale.

  • Distributori automatici H/24

apertura  tutti i giorni della settimana  dalle ore  03,00 alle ore 24,00.

  1. a decorrere dal 18 maggio 2020, fermo restando il divieto di assembramento di persone, il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro e l’obbligo di indossare le mascherine, anche autoprodotte, fatta ecceziona ai bambini di età inferiore a sei anni, è consentito l’accesso a parchi (ad eccezione della pineta “Frantella”) e giardini pubblici. L’uso delle aree gioco è consentinto sino ad un massimo contemporaneamnte di n. 20 persone, elevato a n. 30 nelle aree a gioco presenti nel Parco della Civiltà.
  2. I titolari delle attività economiche e produttive autorizzati alla riapertura e gli utenti, sono obbligati ad adottare le misure e ad osservare le prescrizioni definite dalle Linee Guida regionali elaborate e allegate all’Ordinanza Regionale n. 237 del 17 maggio 2020.
  3. Diverse e ulteriori misure potranno essere adottate in seguito alla verifica dell’andamento epidemiologico e del rispetto delle suddette misure.

AVVERTE

che l’inottemperanza della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 3.000 euro ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19 e del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020oltre la responsabilità penale ex art. 650 c.p. e/o la sospensione delll’esercizio o altra fattispecie che dovesse ravvisarsi da parte dell’Autorità giudiziaria a cui saranno denunciati i responsabili delle violazioni.

 

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