Puglia zona Rossa
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Nessun passo indietro, la Puglia resta in zona rossa.  E’ quanto comunica il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 16 aprile 2021, firmando quindi due nuove Ordinanze che sono entrate in vigore a partire da ieri lunedì 19 aprile.

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Mentre la prima Ordinanza porta la Campania in zona arancione, la seconda Ordinanza, quella che interessa il nostro territorio, rinnova fino al 30 aprile la permanenza in zona rossa per le Regioni Puglia e Valle d’Aosta. I provvedimenti, si legge, fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori.

Inoltre, per effetto del Decreto Legge del 1 aprile 2021, alle Regioni in zona gialla si applicano fino al 30 aprile le stesse misure della zona arancione.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome, rispetto alle misure di contenimento, a partire dal 19 aprile 2021 è la seguente:

  • area rossa: Puglia, Sardegna, Valle d’Aosta
  • area arancione: tutte le altre

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Puglia e Valle d’Aosta. (21A02378)

(G.U. Serie Generale , n. 92 del 17 aprile 2021)

 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.  35,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  16-bis,   del   citato
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, secondo il quale  «Le  ordinanze
di cui al secondo periodo sono efficaci  per  un  periodo  minimo  di
quindici giorni, salvo che dai  risultati  del  monitoraggio  risulti
necessaria l'adozione di misure piu'  rigorose,  e  vengono  comunque
meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri sulla base dei quali sono adottate,  salva
la possibilita' di reiterazione»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e
in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile
al 30 aprile 2021, si applicano le misure  di  cui  al  provvedimento
adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art.  2,  comma  1,
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.  35,  salvo  quanto
diversamente  disposto  dal  presente  decreto»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° aprile 2021, n. 79; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021,  recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  nelle  Regioni  Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte,
Puglia, Toscana e Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 3 aprile 2021, n. 81; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da Covid-19; 
  Visto  il  documento  di  «Prevenzione  e  risposta   a   COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; 
  Visto il verbale del 16 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al
richiamato  decreto  del  Ministro  della  salute  30  aprile   2020,
unitamente  all'allegato  report  n.  48,  dal  quale   risulta   che
«L'incidenza e' in lenta diminuzione  e  ancora  troppo  elevata  per
consentire sull'intero territorio nazionale una gestione  basata  sul
contenimento ovvero sull'identificazione dei casi e sul  tracciamento
dei loro contatti. Di conseguenza, e' necessario ridurre  rapidamente
il numero di casi anche con misure di mitigazione volte a ridurre  la
possibilita' di aggregazione interpersonale»; 
  Visto  il  documento   recante   «Aggiornamento   nazionale   Focus
incidenza», allegato al citato  verbale  del  16  aprile  2021  della
Cabina di regia, dal quale si evince che,  nella  settimana  compresa
tra il 9 e il 15 aprile 2021,  le  Regioni  Puglia  e  Valle  d'Aosta
presentano un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 250  casi
ogni 100.000 abitanti; 
  Vista,  altresi',  la  nota  del  16  aprile  2021   del   Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Preso atto della sussistenza dei presupposti  di  cui  all'art.  1,
comma 4, del citato decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,  ai  fini
della reiterazione delle misure di  cui  alla  citata  ordinanza  del
Ministro della salute 2 aprile 2021, per le Regioni  Puglia  e  Valle
d'Aosta, fatta salva una nuova classificazione; 
  Sentiti i Presidenti delle Regioni Puglia e Valle d'Aosta; 
 
                                Emana 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
  nelle Regioni Puglia e Valle d'Aosta. 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,  per  le  Regioni  Puglia  e
Valle d'Aosta, l'ordinanza del Ministro della salute 2  aprile  2021,
richiamata in premessa, e' rinnovata fino al 30  aprile  2021,  fatta
salva una nuova classificazione. 

 Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La presente ordinanza  produce  effetti  dal  primo  giorno  non
festivo successivo alla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale,  ai
sensi dell'art. 39 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 2 marzo 2021. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 16 aprile 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1133
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