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Gli elettori portatori di disabilità, fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, possono votare con l’assistenza di un accompagnatore.

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Questi elettori possono recarsi in cabina con l’assistenza di un familiare o un’altra persona liberamente scelta, purché l’accompagnatore sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Hanno diritto al voto accompagnato: i ciechi, gli amputati delle mani; gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità; i portatori di handicap di natura psichica, quando la loro condizione comporti altresì una menomazione fisica in grado di incidere sulla capacità di esprimere materialmente il voto.

Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il presidente del seggio deve fare apposita annotazione dell’avvenuto assolvimento di tale
funzione.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un soggetto con disabilità.

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