molestie-telefoniche
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Ricevere telefonate ingiuriose o minacciose oppure “mute” non è affatto piacevole e spesso rappresenta un campanello d’allarme per condotte criminose ben più gravi. Il nostro ordinamento giuridico disciplina questo fenomeno all’art. 660 c.p., laddove è previsto che “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro”.

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Anche le telefonate “mute” configurano il delitto di cui all’art. 660 c.p.. La Corte di Cassazione, con sentenza n.21273/2007, aveva confermato la condanna a 1000 euro di multa ad una donna che aveva fatto una telefonata “muta” di pochi secondi alla rivale in amore, affermando che “la telefonata, anche se muta, era idonea ad interferire sulla libertà della persona chiamata e tale da ostacolare il suo lavoro per petulanza o altro biasimevole motivo”.

È configurabile il delitto di cui all’art. 660 c.p. anche nell’ipotesi in cui si “arrechi molestia o disturbo per futili motivi ad altra persona, chiamandola ripetutamente al telefono, rimanendo anonima, per rivolgerle minacce ed ingiurie sia verbalmente che attraverso l’inoltro di messaggi SMS” (Corte d’Appello L’Aquila, sentenza 3 gennaio 2012, n.4117).

La condotta incriminata dall’art. 660 c.p. può essere estesa analogicamente al caso in cui le molestie provengano da posta elettronica con l’utilizzo del sistemi di messaggistica elettronica. Questo sistema, infatti, è assimilabile a quello di messaggistica istantanea SMS “poiché anche rispetto ai messaggi inviati via MSN il destinatario è costretto sia de auditu, sia de visu a percepirli prima di poterne individuare il mittente” (Corte d’Appello Napoli, sezione III penale, sentenza 14 dicembre 2011, n. 5122).

Cosa fare se si è vittime di molestie telefoniche e si ricevono telefonate minacciose, ingiuriose o “mute”? Ecco alcuni consigli, tenendo presente che il delitto di cui all’art. 660 c.p. è procedibile su querela della persona offesa:

1) Per proporre querela è sufficiente appuntarsi il numero di telefono del molestatore;

2) Se il molestatore nasconde il proprio numero – e questa è l’ipotesi più frequente – l’art. 127 del D. Lgs. n. 196/2003 consente al molestato la possibilità di impedire che chi chiama nasconda il numero inoltrando una domanda scritta e motivata alla propria compagnia telefonica. Questa, ricevuta la domanda, renderà inefficace per un certo periodo di tempo la soppressione dell’identificazione del chiamante, conservando i dati relativi alla provenienza delle chiamate, che saranno comunicati all’abbonato a condizione che dichiari per iscritto di servirsene per una denuncia. Si tratta, comunque, di un servizio che ha un suo costo.

3) In ogni caso è opportuno annotarsi ora e giorno in cui si ricevono le chiamate. Ciò sarà particolarmente utile nel momento in cui si proporrà querela, anche in previsione di un futuro processo.

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