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Da una settimana a Grottaglie l’argomento che tiene banco è uno e uno solo: gli avvisi di accertamento sui tributi minori giunti ad attività quali negozi, imprese, studi professionali, tecnici e simili.

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Si tratta della cosiddetta imposta sulla pubblicità. Bollettini anche di migliaia di euro sono arrivati, via raccomandata, alle imprese operanti sul territorio grottagliese. L’Ente che accerta l’omesso o parziale versamento è la Soget, delegata dal Comune di Grottaglie.

Tra i destinatari di questa missiva vi è grande confusione nonostante le dichiarazioni di ieri di Mario Bonfrate, assessore ai tributi a Grottaglie. In questo articolo cercheremo quindi di fare chiarezza.

Un indice completo permetterà di cogliere tutti gli aspetti di questa vicenda che non è isolata.

Indice

Soget e Comune

Va detto innanzitutto che la SOGET spa è stata delegata dal Comune di Grottaglie quale società concessionaria per suo conto del servizio d’accertamento e riscossione dell’imposta di pubblicità, a seguito del contratto sottoscritto nel novembre del 2017.

Per cui il Comune ha demandato alla SOGET questo servizio che fino ad allora era gestito direttamente dall’ente attraverso gli ufficio Tributi e Gestioni Dirette. Per cui la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Concessionario. 

Cos’è l’imposta di pubblicità

Costituisce atto generatore d’imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili. 

Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. 

Cosa viene considerato ai fini dell’imposizione

Si considerano rilevanti ai fini dell’imposizione:
a) i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
b) i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato;
c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un’attività.

Chi è tenuto al pagamento dell’Imposta sulla pubblicità

Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E’ solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Come si determina l’Imposta sulla pubblicità

L’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. 

Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo dei minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

Come si calcola l’imposta sulla pubblicità

Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l’efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario. 

Si paga l’imposta anche per locandine all’interno di locali pubblici o aperti al pubblico 

La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell’utenza all’esterno o all’interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall’ufficio comunale (o concessionario), previo pagamento dell’imposta, mediante opposizione di timbro con la data di scadenza dell’esposizione. 

Insegne, cartelli, targhette

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell’imposta è calcolata per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare. 

Adesivi e pubblicità su veicoli

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuta l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura è con le modalità previste dall’art. 12, comma 1 D.lgs. 507/93; per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli suddetti sono dovute le  maggiorazioni di cui all’art. 12, comma 4 D.Lgs.507/93. 

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l’imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l’impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, suddivisi nelle seguenti categorie: 

per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg; per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg; per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie. 

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata, 

Non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’ impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (consultare Regolamento per maggiori dettagli). 

E’ fatto obbligo di conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. 

Insegne o pannelli o proiezioni luminose

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare l’imposta è dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare. 

Striscioni o similari

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell’imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall’art. 12, comma 1 D.Lgs. 507/93. 

Palloncini

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l’imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante” scritte, striscioni, disegni fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati. 

Volantinaggio o a mezzo di veicoli (tipo bike o apecar)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l’imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito. 

Pubblicità audio

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili,  la tariffa dell’imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione. 

Dichiarazione di imposta

I soggetti sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all’ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, nonché il numero di persone impiegate ai sensi dell’art 16 n 3 del Regolamento, utilizzando il modello predisposto dal Comune. 

Cambio grafica nella pubblicità o tipo di superficie esposta

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. 

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 

Assimilati questi concetti è di facile comprensione capire ciò che sta avvenendo a Grottaglie.

La situazione a Grottaglie oggi

Considerando quanto espresso dalla legge, come sopra abbozzato, volendo sintetizzare la questione è questa: ogni attività, professionista, cittadino che sia, debba iniziare una qualsiasi forma pubblicitaria nel Comune di Grottaglie deve procedere in questo modo:

– Produrre apposita domanda dichiarazione in cui comunica al Comune e al suo Concessionario la tipologia della pubblicità, la durata e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti. 

Facciamo l’esempio dell’insegna

L’azienda Mario Rossi installa una insegna monofacciale sul prospetto in cui ha sede la propria attività. Prima di procedere ad esporre la comunicazione pubblicitaria, ovvero prima di mostrare l’insegna, è tenuto a comunicarlo al Comune e al suo Concessionario. Ricevuta l’autorizzazione e versata l’eventuale imposta sulla pubblicità può esporre la sua insegna.

Cosa è avvenuto a Grottaglie

E’ avvenuto che alcuni hanno installato i propri mezzi pubblicitari omettendo la dichiarazione al Comune e/o omettendo il pagamento dell’imposta dovuta.

Chi è tenuto a fare la dichiarazione?

Tutti. 

Cosa stanno ricevendo le imprese e i professionisti a Grottaglie

Come dicevamo prima stanno ricevendo un Avviso di accertamento:

  • per omessa dichiarazione
  • per mancato versamento
  • per parziale versamento

Omessa dichiarazione

Tutti coloro che per legge erano e sono tenuti a dichiarare la propria insegna e similare e non lo hanno fatto hanno stanno ricevendo l’avviso di accertamento con i relativi importi, interessi, more e spese di notifica, anno per anno.

Mancato o parziale versamento

Stesso dicasi per chi era tenuto anche la pagamento dell’imposta di pubblicità.

“Io non pago perché non lo sapevo”

Nelle chiacchiere da bar a Grottaglie molti gonfiano il petto e dichiarano di non voler pagare in quanto estranei dell’esistenza di questa legge e quindi di questa imposizione. Purtroppo per loro la legge esiste, e vi è tanto di regolamento comunale. Si può discutere quanto si vuole sulla circostanza che questo regolamento non sia sempre stato applicato o meglio, che l’accertamento non sia sempre stato applicato. Ma chi non è regola è tenuto a saldare.

Mancato pagamento attiva la Procedura Esecutiva di Ingiunzione fiscale

Il mancato pagamento dell’imposta ed accessori nei termini assegnati comporterà l’attivazione della Procedura Esecutiva di Ingiunzione fiscale con aggravio di spese di esazione giudiziaria e degli ulteriori interessi di mora che andranno a maturare.

“Io ho pagato non sapevo di essere invece nel giusto”

Qualcunaltro invece, vuoi per l’importo esiguo, vuoi perché pensava di non essere in regola ha provveduto immediatamente al pagamento per poi scoprire successivamente che il suo avviso era errato.

Alcuni avvisi di accertamento sono errati

“Abbiamo immediatamente convocato l’azienda che ci ha comunicato di aver riscontrato alcuni errori dovuti ad un malfunzionamento del software gestionale che non ha caricato tutti i dati inviati dagli uffici comunali. Abbiamo chiesto all’azienda la completa disponibilità nel rivedere e in alcuni casi annullare gli avvisi di accertamento”.

E’ quanto ha dichiarato sulla circostanza l’assessore Bonfrate.

Il contribuente ha a disposizione il termine di sessanta giorni per ricorrere o per richiedere l’annullamento del provvedimento, se ritenuto illegittimo a differenza della cartella esattoriale dove il debito è certo ed iscritto a ruolo.

L’Amministrazione convoca i contribuenti

Tutti i contribuenti che volessero chiarire ed aver delucidazioni possono partecipare ad una riunione pubblicata convocato dall’Amministrazione per giovedì 19 dicembre alle ore 15:00  nell’aula consiliare di Palazzo di Città, alla presenza tra gli altri degli operatori della Soget.

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