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Il Sindaco di Grottaglie ha emesso l’ordinazione n.100 con la quale ordina ai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che operano  all’interno del centro abitato:

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  1. la chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 01:20 di tutti i giorni alle ore 03:00; apposite deroghe potranno essere concesse in occasioni di manifestazioni autorizzate al pubblico spettacolo;
  2. il divieto di somministrazione in contenitori di vetro e lattine“ per il consumo in piedi ”all’interno del locale, delle sue pertinenze e/o nelle immediate adiacenze”;
  3. il divieto di vendita di bevande superalcoliche da asporto dalle ore 00:00;
  4. il divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto in contenitori di vetro e/o lattine delle ore 00:00;
  5. il divieto di somministrazione di alcolici e superalcolici ai minori di 18 anni e a soggetti in stato di alterazione psicofisica;
  6. fino alla vigenza delle specifiche  norme anti Covid-19, il rispetto delle stesse;

ORDINA Ai sensi dei nuovi art 50 commi 5, 7  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 cosi come modificati, ed anche  del  D.L n°33 del 16.05.2020, del DPCM 17 maggio 2020 e vista l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n° 237 del 17.05.2020, con effetto immediato.

Agli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande che operano nel perimetro del centro abitato:

  1. la cessazione della diffusione di musica e canti, ove autorizzati, a qualsiasi titolo esercitati nel locale e/o nelle sue pertinenze entro le ore 00,30 durante il periodo estivo ed entro le ore 00,00 durante il periodo invernale, fermo restando l’obbligo del rispetto delle norme nazionali e regionali sulle emissioni sonore e che la diffusione sonora in nessuno caso dovrà arrecare disturbo al riposo delle persone;
  2. di vigilare e garantire, sia all’interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell’area autorizzata, di pertinenza del proprio locale – anche avvalendosi di addetti autorizzati al controllo- e quindi ponendo in essere tutto quanto necessario affinché gli avventori tengano comportamenti che non disturbino, mediante urla,  schiamazzi o rumori, ovvero, abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone.
  3. di vigilare ed evitare, adottando opportune cautele, che durante le attività di chiusura e pulizia notturna gli avventori permangano nelle aree di pertinenza;
  4. di vigilare nell’area esterna di stretta pertinenza dell’esercizio che gli avventori, non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell’ambiente del decoro urbano  e del vivere civile, in conseguenza alla fruizione del locale e di porre in essere  delle soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme;
  5. di esporre la presente ordinanza in modo ben visibile ai fruitori del locale

ORDINA: Ai sensi  dei nuovi artt. 50  comma 5, 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 cosi come modificati,  del  D.L n°33 del 16.05.2020, del DPCM 17 maggio 2020 e vista l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n° 237 del 17.05.2020, con effetto immediato ai frequentatori dei locali per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché per prevenire rischi o pericoli per la  pubblica incolumità, che tutte le aree pubbliche, soprattutto quelle del centro storico, anche in funzione dell’agibilità e della sicurezza conservativa dei beni storici, artistici e monumentali ivi presenti, siano utilizzate esclusivamente nel rispetto delle regole comportamentali del vivere civile e di decoro urbano, nonché come luogo di fruizione delle prospettive monumentali ivi godibili.

In particolare è vietato:

  1. gettare o abbandonare per terra carte e qualsiasi tipo di rifiuti solidi e liquidi, lattine, bottiglie ed altri oggetti che costituiscono pericolo per l’incolumità pubblica e pregiudizio per il decoro della città;
  2. imbrattare con disegni, scritte e simili i muri e gli edifici sia pubblici che privati, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o limitare la fruibilità collettiva del bene, come ad esempio atti vandalici in danno di aree verdi, panchine, segnaletica, veicoli, impianti sportivi, prospetti di edifici privati ecc.,
  3. imbrattare, con disegni, scritte e simili i muri degli edifici di culto e i monumenti storico-artistici, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o insudiciare, anche mediante abbandono di rifiuti solidi e liquidi, o limitare la fruibilità collettiva del bene medesimo;
  4. tutti gli atti e i comportamenti, anche dovuti all’uso dell’alcol, come alterchi, schiamazzi, molestia che impediscano il diritto di serena convivenza civile;
  5. bivaccare o usare i luoghi e gli spazi pubblici e privati come siti di deiezione;
  6. consumare bevande alcoliche lontano dalle adiacenze dei locali pubblici;
  7. stazionare dinanzi alle residenze private elo delle locande ostacolando chi vi abita o dimora limitando l’ingresso in piena sicurezza;
  8. sostare per consumare bevande o cibo, banchettando e abbandonando ogni minimo rifiuto per le strade oltre le aree appositamente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici;
  9. emettere suoni disturbanti, grida, urli, uso di strumenti e/o apparecchiature, segnalazioni acustiche di auto o oltre i limiti della normale tollerabilità, in ragione anche del rispetto della pubblica e del riposo delle persone;
  10. fare assembramenti in vigenza delle norme anti Covid-19;

Avverte che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad  un minimo di  € 50,00  ad un massimo  € 500,00 ai sensi della legge 689/81 e l’immediato adeguamento alla stessa;

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per la violazione della norme anti-covid 19,  ai sensi dell’art. 4 comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, il trasgressore sarà punito  con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad da € 400,00 ad un massimo di  € 3.000,00 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura  dell’ esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;

ai sensi dell’art . 12 comma 1 Legge 48/2017   nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate ai sensi dell’articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato  può essere disposta la misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

 

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