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Il sindaco di Grottaglie ha diffuso ieri una nuova ordinanza, la n.10 del 22 gennaio 2021, inerente le misure anti covid per il periodo compreso tra il 20 gennaio 2021 al 20 febbraio 2021 (COMPRESO).

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Questo il testo integrale dell’ Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela sanitaria. Misure contenimento Covid-19.

Distributori automatici H24

Vista la nota con la quale i titolari di distributori automatici H24 hanno dichiarato di aver predisposto misure tecnologiche anti assembramento, pervenuta al Comune di Grottaglie in data 25.11.2020, la chiusura, nella fascia oraria dalle 18:00 alle 05:00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici h24 di alimenti e bevande, fatta eccezione per i distributori automatici di sola acqua (c.d. “casette d’acqua”), dei distributori automatici di tabacchi e di carburante, dei distributori automatici di farmacie e parafarmacie, nonché di quelli presenti presso uffici, caserme, strutture sanitarie;

Mercato del Giovedì

Durante l’apertura del mercato settimanale del giovedì, gli esercenti consentiranno la permanenza di non più di 2 persone alla volta in prossimità della propria postazione, distanziate tra di loro di almeno 1 metro e con indicazione sul manto stradale della posizione da occupare dagli avventori da apporsi a cura degli operatori commerciali in esso operanti.

Chiusura Piazze ed aree gioco

La chiusura e la conseguente non fruibilità, di tutte le Piazze ed aree gioco, nonché delle zone adiacenti alle stesse, tra cui sono comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo: Piazza Principe di Piemonte, Pizza Verdi, Piazza Unicef, Piazza Cafforio, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Rossano, Piazza Regina Margherita, Piazza Fago, Piazza San Ciro, Piazza Padre Pio, Piazzetta Colombo e la piazzetta sita tra Via Colombo e Viale Di Vittorio, piazzetta di Via XXV Aprile/Via Portelle delle Ginestre, piazza delle regioni, Piazza Madre Teresa Quaranta e, comunque, di tutte le altre aree a verde qui non espressamente elencate.

Divieto permanenza o stazionamento

Divieto di permanenza e lo stazionamento di persone, ad eccezione del transito pedonale e veicolare, non motivati da ragioni di stretta necessita.

Divieto di consumare alimenti e bevande all’interno o in prossimità di tutti i distributori automatici h24 di alimenti e bevande.

ZTL centro storico

Resta confermato l’allargamento della fascia oraria di libero transito all’interno della ZTL dalle ore19:30 alle ore 24:00 (dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30 il libero transito resta consentito).

Sospesa area pedonale Viale Matteotti

Sospensione dell’area pedonale di Viale Matteotti, nelle domeniche e nei giorni festivi.

Attività commerciali

Alle Attività commerciali, di contingentare il numero degli ingressi, nel rispetto del numero massimo di persone previsto, che dovrà essere indicato su appositi cartelli;

Ristorazione

Per le attività di ristorazione, ferme restando le disposizioni di cui alla lettera gg) del vigente DPCM 14.01.2021, dalle ore 5.00 alle ore 22.00 è sempre consentito l’asporto con divieto di consumazione sul posto e nelle immediate adiacenze, nonché, dalle 5.00 alle ore 24.00 è sempre consentita la consegna a domicilio;

Nelle aree sopra citate in cui vige il divieto di permanenza è possibile stazionare, per il tempo strettamente necessario, per fruire dei beni e dei servizi delle attività consentite dalla normativa nazionale vigente.

Qui l’ordinanza completa.

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● che resta consentito il solo passeggio anche nelle zone in cui vige il divieto di permanenza e di stazionamento;

RAMMENTA

● l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi chiusi diversi da abitazioni private ed in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi previsti nel vigente DPCM;
● che è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;

● ai titolari e/o gestori di esercizi pubblici di predisporre le condizioni per garantire, sia all’esterno e sia all’interno degli stessi esercizi, il rispetto della distanza interpersonale prevista dal vigente DPCM, al fine di evitare assembramenti mediante la predisposizione di corridoi con l’ausilio di elementi fisici nonché di distanziatori opportunamente segnalati;

● la costante sanificazione delle postazioni ove sono ubicati distributori automatici e bancomat, con particolare riguardo alle relative tastiere e pulsantiere;

RESTANO SALVE

eventuali modifiche o integrazioni di quanto disposto nella presente ordinanza, a seguito dell’emanazione di successivi DPCM, nonché di quanto emergerà dai nuovi dati epidemiologici;

SANZIONI
i trasgressori saranno puniti, ai sensi della vigente normativa, con una sanzione da € 400,00 a €

1.000,00;

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